L`Associazione Campana “ Francesco De Sanctis“ di Zurigo, costituita a norma degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, si ispira ai principi democratici sanciti dalla Costituzione Italiana e svolge la propia attività nella piena osservanza delle leggi svizzere.
Art. 2
L`Associazione è indipendente, apartitica e aconfessionale, rispetta i principi morali di ogni singolo socio e non ammette al suo interno discomunicazioni di natura ideologica, politica e religiosa.
Art. 3
L`Attività dell`Associazione consiste nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, formativo e informativo atte a rinsaldare il legame dei soci tra loro e con la terra d`origine.
Art. 4
L`Associazione viene incontro alle esigenze culturali e informative dei soci e delle loro famiglie residenti in Svizzera organizzando ove possibile incontri e conferenze , pubblicando bollettini informativi o notiziari sulla nostra regione.
Art. 5
L`Associazione promuove inoltre iniziative atte a favorire la parità di trattamento tra emigrati campani e popolazione svizzera sotto ogni aspetto, sia nei rapporti di lavoro sia nella vita civile, economica e culturale.
Art. 6
L`Associazione deve anche sollecitare iniziative e attività del Governo Regionale, degli enti pubblici e delle rappresentanze consolari all`estero, volte a garantire la più completa assistenza agli emigrati campani, ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente.
Art. 7
L`Associazione non persegue fini di lucro. I suoi mezzi finanziari provengono:
a)Dalle quote annuali dei soci;
b)Da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti;
c)Dal ricavato delle manifestazioni culturali e ricreative organizzate.
Ogni socio ha il diritto di verificare sotto ogni aspetto l`andamento finanziario e
amministrativo dell`Associazione.
Art. 8
Sono soci tutti gli emigrati campani residenti in Svizzera che ne fanno richiesta,
pagano la quota sociale annua e rispettano lo statuto dell`Associazione. Hanno diritto di voto solo i soci che hanno compiuto il 18° anno d`età. Possono essere accettati in veste di sostenitori anche cittadini di altre regioni italiane, che non hanno però diritto al voto.
Art. 9
L`elenco dei soci è tenuto aggiornato a cura del Comitato direttivo. Ogni socio in regola con il pagamento della quota riceve ogni anno la tessera sociale, che è l`unico documento comprovante i suoi diritti di socio. Il tesseramento avviene su scala nazionale e la tessera, unica per tutti i soci, è emessa dalla Federazione. L`ammontare della quota sociale viene stabilita dal congresso della Federazione (FACS) e proposto all`Assemblea per accettazione.
Art. 10
Organo supremo dell`Associazione è l`Assemblea ordinaria dei soci, che si tiene una volta all`anno ed è valida indipendentemente dal numero dei soci presenti . Rientrano tra i suoi compiti:
a)Deliberare sulle proposte presentate dai soci;
b)Eleggere il presidente e il Comitato direttivo;
c)Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
d)Fissare la quota sociale conformemente all`art. 9;
e)Nominare due revisori dei conti;
f)Modificare lo statuto e deliberare lo scioglimento dell`Associazione conformemente agli art. 14 e 15 dello statuto.
Art. 11
Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano o, su richiesta die due terzi dei presenti a scrutinio segreto. Il Presidente va eletto esclusivamente per alzata di mano. Presidente e membri del Comitato direttivo restano in carica per un anno e sono rieleggibili. Le cariche sono a titolo onorario e non danno diritto ad alcuna retribuzione.
Art. 12
Il Comitato direttivo è composto da:
a)Un presidente;
b)Un vice presidente;
c)Un segretario;
d)Uno o due vice segretario;
e)Un cassiere;
f)Un vice cassiere;
g)Un certo numero di consiglieri.
La ripartizione delle cariche avviene in seno al Comitato stesso.
Art. 13
Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritengano necessario.
Art. 14
Ogni proposta di modifica dello statuto o di scioglimento dell`Associazione va prima presentata al Comitato direttivo . Se la maggioranza la ritiene fondata, il Comitato convoca un`Assemblea straordinaria, che decide in merito.
Art. 15
In prima convocazione l`Assemblea straordinaria è valida solo se sono presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un`ora dall`orario di apertura dei lavori, l`Assemblea straordinaria è considerata di seconda convocazione e può deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti. Per modificare lo Statuto è necessaria la maggioranza semplice dei presenti, per sciogliere l`Associazione la maggioranza dei due terzi.
Art. 16
Il patrimonio dell`Associazione è di sua propietà esclusiva. In caso di scioglimento i suoi averi, dopo la liquidazione delle pendenze, passano alla Federazione. Quest`ultima non potrà impiegarli ad altro fine se non quello di preservarli e metterli a disposizione per la costituzione di una nuova Associazione che si proponga di rispettare il presente Statuto.
Art. 17
Nel loro spirito e nelle loro intenzioni gli articoli 1,2,3,4,5, 14 e 15 del presente statuto sono immutabili.
Art. 18
Il Comitato direttivo deve vigilare sull`osservanza dello Statuto da parte di tutti i soci. Per le sue attività correnti può prepare un regolamento interno, che va approvato a maggioranza semplice dei suoi membri.
Art. 19
Copie del presente Statuto sono depositate presso il Consolato Generale d`Italia e presso le competenti autorità svizzere della città di Zurigo.